Il
"Decreto Ronchi"
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi
94762/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Campo dapplicazione: art. 1
c.1) Il D.Lgs. disciplina la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti degli
imballaggi.
Finalità: art. 2
c.2) I rifiuti devono esser recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute delluomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio allambiente (evitare rischi per acqua, aria, suolo
e flora; evitare rumori o odori; evitare danneggiare paesaggio).
Recupero dei rifiuti: art. 4
c.1) Le autorità competenti devono
ridurre lo smaltimento finale tramite:
- reimpiego e riciclaggio;
- altre forme di recupero;
- agevolazione del mercato dei materiali derivati dal
riutilizzo dei rifiuti;
- utilizzo dei rifiuti come combustibile.
Smaltimento dei rifiuti: art. 5
c.1) Smaltimento = fase residuale
della gestione dei rifiuti.
c.2) Rifiuti da smaltire devono
essere il più possibile ridotti.
c.3) Lo smaltimento è attuato con
impianti di smaltimento in modo da:
- rendere efficiente lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- ridurre al minimo il movimento dei rifiuti stessi;
- garantire un alto grado di protezione dellambiente e
della salute pubblica.
c.6) Dal gennaio 2000 si possono
smaltire in discarica solo:
- rifiuti inerti;
- rifiuti indicati da determinate norme;
- rifiuti derivati da riciclaggio e recupero.
Classificazione: art. 7
c.2) Sono rifiuti urbani:
- rifiuti domestici
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali non abitativi,
ma simili ai rifiuti domestici;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti di qualunque provenienza o natura giacenti in aree
pubbliche,
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
c.3) Sono rifiuti speciali:
- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;
- rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali,
commerciali;
- rifiuti da attività di servizio, di recupero e smaltimento
dei rifiuti;
- rifiuti da attività sanitarie;
- macchinari deteriorati od obsoleti;
- veicoli a motore e simili fuori uso.
Catasto dei rifiuti: art. 11
c.4) I comuni devono comunicare ogni
anno:
- la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti;
- i costi di gestione dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata.
Divieto di abbandono: art. 14
c.1) Sono vietati labbandono
ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
c.2) E vietata
limmissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
c.3) Chiunque viola tali divieti
deve procedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al
ripristino dello stato dei luoghi danneggiati.
Competenze delle Regioni: art. 19
c.1) Sono di competenza delle
Regioni:
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti,
con lobiettivo della separazione dei rifiuti ad alto tasso di umidità dai restanti
rifiuti;
- lelaborazione e lapprovazione dei piani di
bonifica delle aree inquinate;
- lapprovazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti;
- lautorizzazione alle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- lincentivazione alla riduzione della produzione di
rifiuti e al recupero degli stessi.
c.3) Le Regioni devono cercare di
realizzare gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali
(tranne che per le discariche).
c.4) Le Regioni devono emanare norme
affinché gli uffici pubblici coprano almeno il 40% del fabbisogno annuale di carta,
utilizzando carta riciclata.
Competenze delle Province: art. 20
c.1) Le Province devono:
- programmare e organizzare lo smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale;
- controllare gli interventi di bonifica;
- controllare periodicamente le attività di gestione dei
rifiuti;
- individuare le zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e quelle non idonee;
- organizzare le attività di raccolta differenziata dei
rifiuti.
c.4) Gli addetti al controllo sono
autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi allinterno delle imprese
che svolgono attività di gestione dei rifiuti.
c.6) Le Province sottopongono ad
adeguati controlli periodici le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti.
Competenza dei Comuni: art. 21
Sono di competenza dei Comuni:
- la gestione dei rifiuti urbani;
- la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
- la promozione del recupero dei rifiuti e il loro
frazionamento;
- la regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani
pericolosi;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare la raccolta e il
trasporto dei rifiuti di imballaggio;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani.
c.3) I Comuni si occupano
dellapprovazione dei progetti di bonifica dei luoghi inquinati.
c.4) I Comuni si possono avvalere,
per la gestione dei rifiuti urbani, dellaiuto di associazioni di volontariato.
c.6) I Comuni devono fornire alla
Regione e alla Provincia tutte le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti urbani.
Osservatorio nazionale sui rifiuti: art. 26
c.1) Listituzione
dellOsservatorio nazionale sui rifiuti svolge le seguenti funzioni:
- vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi;
- aggiornamento specifici obbiettivi dazione;
- predispone un programma generale di prevenzione sugli
imballaggi;
- verifica i costi di recupero e smaltimento;
- predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti;
Beni durevoli: art. 44
c.1) I beni durevoli per uso
domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere conferiti alle imprese
pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e agli
appositi centri di raccolta.
c.2) Il ministro dellambiente
ha stipulato un accordo con le imprese di produzione dei beni, le imprese di consumo e i
soggetti pubblici e privati; laccordo prevede:
- la messa a punto dei prodotti come previsto dagli articoli 3
e 4;
- lindividuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
- il recupero e il riciclo dei materiali che costituiscono i
beni;
- lo smaltimento di quanto non è recuperabile dai soggetti
che gestiscono il servizio pubblico.
c.5) I beni durevoli sottoposti alle
disposizioni del presente articolo sono:
- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori daria.
Rifiuti sanitari: art. 45
c.1) Il deposito temporaneo di
rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione può avere una durata massima di
5 giorni e per quantitativi superiori può raggiungere i 30 giorni.
c.3) I rifiuti sanitari devono
essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati e in discariche
controllate.
c.4) I punti del decreto del
Ministro dellambiente sono:
- definite le norme tecniche di raccolta, sterilizzazione,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
- individuate le categorie di rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di smaltimento.
Veicoli a motore: art. 46
c.1) I veicoli a motore devono
essere consegnati ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e
la rottamazione.
c.4) I centri di raccolta rilasciano
al proprietario del veicolo un certificato dal quale deve risultare la data di consegna,
lautorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo.
c.5) La cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico avviene a cura del centro di raccolta.
c.6) Il possesso del certificato
considerato nel comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità penale,
civile ed amministrativa.
c.7) E consentito il commercio
delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore escluso quelle
che riguardano la sicurezza del veicolo.
c.9) Lutilizzazione delle
parti di ricambio deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
e animali esausti: art. 47
c.1) E istituito il Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti.
c.2) Il Consorzio non ha scopo di
lucro.
c.3) Il Consorzio:
- assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
trattamento e il riutilizzo degli oli, dei grassi vegetali e degli animali esausti;
- assicura lo smaltimento di oli, grassi vegetali e animali
esausti raccolti dai quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore relative alle attività elencate nel punto a).
Istituzione della tariffa: art. 49
c.2) I costi per i servizi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti sulle strade ad uso pubblico, sono
coperti dai Comuni mediante listituzione di una tariffa.
c.3) La tariffa deve essere
applicata nei confronti di chiunque occupi locali per qualsiasi uso esistenti nel
territorio comunale.
c.4) La tariffa è composta in
relazione al costo del servizio.
c.8) La tariffa è determinata dagli
enti locali.
c.9) La tariffa è applicata dai
soggetti gestori.
c.11) Nella determinazione della
tariffa si considerano anche gli obbiettivi di miglioramento della produttività, della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione dellorga-nizzazione
programmato.
c.14) Sulla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati, che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante lattestazione rilasciata
dal soggetto che si occupa del recupero dei rifiuti.
Abbandono dei rifiuti: art. 50
c.1) Chiunque abbandona o deposita
rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di £1.200.000.
c.2) Chiunque non rispetti le
direttive sindacali sconterà una pena di un anno.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: art. 51
c.1) Chiunque effettua
unattività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti senza
autorizzazione, è punito:
- con la pena di arresto da 3 mesi ad un anno o con
lammenda da 5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena di arresto da 6 mesi a 2 anni e con
lammenda da 5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti pericolosi.
c.2) Le pene del comma 1 si
applicano ai titolari di imprese e ai responsabili che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i loro rifiuti.
c.3) Chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata è punito con la pena dellarresto da 6 mesi ad 2 anni
e lammenda di £ 5.000.000 a £ 50.000.000. Si applica la pena dellarresto da
1 a 3 anni e dellammenda da £ 10.000.000 a £ 100.000.000 se la discarica è
destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna segue la
confisca dellarea sulla quale è realizzata la discarica abusiva.
c.4) Le pene considerate nei commi
1, 2 e 3 sono ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni.
c.5) La pena trattata nel comma 1
(b) viene applicata a chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di
rifiuti.
c.6) E applicata la pena
darresto da 3 mesi a 1 anno per coloro che effettuano il deposito temporaneo presso
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, oppure si applica unammenda
da £ 5.000.000 a £ 50.000.000.
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