Il "Decreto Ronchi"

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti
91/156/CEE sui rifiuti pericolosi
94762/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

 

Campo d’applicazione: art. 1

c.1) Il D.Lgs. disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti degli imballaggi.


Finalità: art. 2

c.2) I rifiuti devono esser recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (evitare rischi per acqua, aria, suolo e flora; evitare rumori o odori; evitare danneggiare paesaggio).


Recupero dei rifiuti: art. 4

c.1) Le autorità competenti devono ridurre lo smaltimento finale tramite:

    • reimpiego e riciclaggio;
    • altre forme di recupero;
    • agevolazione del mercato dei materiali derivati dal riutilizzo dei rifiuti;
    • utilizzo dei rifiuti come combustibile.


Smaltimento dei rifiuti: art. 5

c.1) Smaltimento = fase residuale della gestione dei rifiuti.

c.2) Rifiuti da smaltire devono essere il più possibile ridotti.

c.3) Lo smaltimento è attuato con impianti di smaltimento in modo da:

    • rendere efficiente lo smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ridurre al minimo il movimento dei rifiuti stessi;
    • garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

c.6) Dal gennaio 2000 si possono smaltire in discarica solo:

    • rifiuti inerti;
    • rifiuti indicati da determinate norme;
    • rifiuti derivati da riciclaggio e recupero.


Classificazione: art. 7

c.2) Sono rifiuti urbani:

  • rifiuti domestici
  • rifiuti non pericolosi provenienti da locali non abitativi, ma simili ai rifiuti domestici; 
  • rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
  • rifiuti di qualunque provenienza o natura giacenti in aree pubbliche,
  • rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
  • rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

c.3) Sono rifiuti speciali:

    • rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
    • rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;
    • rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali;
    • rifiuti da attività di servizio, di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • rifiuti da attività sanitarie;
    • macchinari deteriorati od obsoleti;
    • veicoli a motore e simili fuori uso.


Catasto dei rifiuti: art. 11

c.4) I comuni devono comunicare ogni anno:

    • la quantità di rifiuti urbani prodotti;
    • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti;
    • i costi di gestione dei rifiuti;
    • i dati relativi alla raccolta differenziata.


Divieto di abbandono: art. 14

c.1) Sono vietati l’abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

c.2) E’ vietata l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

c.3) Chiunque viola tali divieti deve procedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi danneggiati.


Competenze delle Regioni: art. 19

c.1) Sono di competenza delle Regioni:

    • la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo della separazione dei rifiuti ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
    • l’elaborazione e l’approvazione dei piani di bonifica delle aree inquinate;
    • l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;
    • l’autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    • l’incentivazione alla riduzione della produzione di rifiuti e al recupero degli stessi.

c.3) Le Regioni devono cercare di realizzare gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali (tranne che per le discariche).

c.4) Le Regioni devono emanare norme affinché gli uffici pubblici coprano almeno il 40% del fabbisogno annuale di carta, utilizzando carta riciclata.


Competenze delle Province: art. 20

c.1) Le Province devono:

    • programmare e organizzare lo smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
    • controllare gli interventi di bonifica;
    • controllare periodicamente le attività di gestione dei rifiuti;
    • individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e quelle non idonee;
    • organizzare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

c.4) Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi all’interno delle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

c.6) Le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti.


Competenza dei Comuni: art. 21

Sono di competenza dei Comuni:

    • la gestione dei rifiuti urbani;
    • la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    • le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • la promozione del recupero dei rifiuti e il loro frazionamento;
    • la regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
    • le disposizioni necessarie ad ottimizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti di imballaggio;
    • le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani.

c.3) I Comuni si occupano dell’approvazione dei progetti di bonifica dei luoghi inquinati.

c.4) I Comuni si possono avvalere, per la gestione dei rifiuti urbani, dell’aiuto di associazioni di volontariato.

c.6) I Comuni devono fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti urbani.


Osservatorio nazionale sui rifiuti: art.  26

c.1) L’istituzione dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti svolge le seguenti funzioni:

    • vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
    • aggiornamento specifici obbiettivi d’azione;
    • predispone un programma generale di prevenzione sugli imballaggi;
    • verifica i costi di recupero e smaltimento;
    • predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti;


Beni durevoli: art. 44

c.1) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e agli appositi centri di raccolta.

c.2) Il ministro dell’ambiente ha stipulato un accordo con le imprese di produzione dei beni, le imprese di consumo e i soggetti pubblici e privati; l’accordo prevede:

    • la messa a punto dei prodotti come previsto dagli articoli 3 e 4;
    • l’individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
    • il recupero e il riciclo dei materiali che costituiscono i beni;
    • lo smaltimento di quanto non è recuperabile dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

c.5) I beni durevoli sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono:

    • frigoriferi, surgelatori e congelatori;
    • televisori;
    • computer;
    • lavatrici e lavastoviglie;
    • condizionatori d’aria.


Rifiuti sanitari: art. 45

c.1) Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione può avere una durata massima di 5 giorni e per quantitativi superiori può raggiungere i 30 giorni.

c.3) I rifiuti sanitari devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati e in discariche controllate.

c.4) I punti del decreto del Ministro dell’ambiente sono:

    • definite le norme tecniche di raccolta, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
    • individuate le categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.


Veicoli a motore: art. 46

c.1) I veicoli a motore devono essere consegnati ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

c.4) I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale deve risultare la data di consegna, l’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo.

c.5) La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico avviene a cura del centro di raccolta.

c.6) Il possesso del certificato considerato nel comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità penale, civile ed amministrativa.

c.7) E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore escluso quelle che riguardano la sicurezza del veicolo.

c.9) L’utilizzazione delle parti di ricambio deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.


Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
e animali esausti: art. 47

c.1) E’ istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

c.2) Il Consorzio non ha scopo di lucro.

c.3) Il Consorzio:

    • assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli, dei grassi vegetali e degli animali esausti;
    • assicura lo smaltimento di oli, grassi vegetali e animali esausti raccolti dai quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
    • promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore relative alle attività elencate nel punto a).


Istituzione della tariffa: art. 49

c.2) I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti sulle strade ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.

c.3) La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi locali per qualsiasi uso esistenti nel territorio comunale.

c.4) La tariffa è composta in relazione al costo del servizio.

c.8) La tariffa è determinata dagli enti locali.

c.9) La tariffa è applicata dai soggetti gestori.

c.11) Nella determinazione della tariffa si considerano anche gli obbiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione dell’orga-nizzazione programmato.

c.14) Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante l’attestazione rilasciata dal soggetto che si occupa del recupero dei rifiuti.


Abbandono dei rifiuti: art. 50

c.1) Chiunque abbandona o deposita rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di £1.200.000.

c.2) Chiunque non rispetti le direttive sindacali sconterà una pena di un anno.


Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: art.  51

c.1) Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, è punito:

    • con la pena di arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    • con la pena di arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 5.000.000 a 50.000.000 di lire se si tratta di rifiuti pericolosi.

c.2) Le pene del comma 1 si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili che abbandonano o depositano in modo incontrollato i loro rifiuti.

c.3) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi ad 2 anni e l’ammenda di £ 5.000.000 a £ 50.000.000. Si applica la pena dell’arresto da 1 a 3 anni e dell’ammenda da £ 10.000.000 a £ 100.000.000 se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva.

c.4) Le pene considerate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

c.5) La pena trattata nel comma 1 (b) viene applicata a chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

c.6) E’ applicata la pena d’arresto da 3 mesi a 1 anno per coloro che effettuano il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, oppure si applica un’ammenda da £ 5.000.000 a £ 50.000.000.

 

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